È possibile registrare i colleghi per provare un licenziamento ingiusto

Una sentenza della Cassazione ha ribaltato un verdetto emesso dalla Corte d’Appello di Salerno

Un verdetto della Cassazione emesso nei giorni scorsi, ha stabilito che non c’è nessuna violazione della riservatezza se un lavoratore arriva a registrare i colleghi, senza il loro permesso, per dare provare di essere stato licenziato in modo ingiusto.

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La sentenza  è stata pubblicata negli ultimi giorni dalla Cassazione, divulgata dallo Studio Cataldi e poi riportata dall’Agi. Se un dipendente registra i propri colleghi presenti, tale registrazione può costituire una «fonte di prova se colui contro il quale è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro».

Dunque non vi sarebbe alcuna lesa privacy in questo caso, in quanto questo genere di registrazione consente «di prescindere dal consenso quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento». 

Ecco perché il datore di lavoro che si era opposto all’uso degli audio che davano prova della ritorsione, ha subìto una condanna a riassumere e risarcire la dipendente. La Cassazione ha quindi confermato l’errore della Corte d’Appello di Salerno nello scartare le registrazioni come prova dell’aspetto ritorsivo del licenziamento in quanto considerate “abusive”.

Altri casi: é possibile registrare una conversazione di nascosto?

Dopo quest’ultima sentenza della Cassazione in merito alla registrazione di colleghi a lavoro, per provare un licenziamento ingiusto, vediamo ora altre sentenze emesse sul tema registrazioni di nascosto. La Corte Suprema ha spesso trattato questi temi. Per esempio, non è permesso registrare di nascosto nell’abitazione della persona che va a finire nella registrazione o nel suo pianerottolo condominiale. Non è neppure possibile farlo, da alcuni verdetti, nei luoghi in comune del condominio, quali giardino o cortile, che sono ritenute proprietà privata della persona oggetto della registrazione.

Le cose cambiano, invece, se a casa di Giorgio (nome di fantasia) registro Paolo (altro nome di fantasia): quest’ultimo non sta nel suo appartamento e quindi non sto commettendo violazione della sua riservatezza.

È inoltre possibile registrare Giorgio e Paolo se sono stati invitati a casa di chi registra, così come in un luogo pubblico come un bar, un ristorante, strada, piazza, bus, eccetera.

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