In un comune in provincia di Vicenza, una gelateria rifiuta il pagamento di 20 Euro con il Pos. Scatta una multa di 30 Euro.
Ci troviamo a Brogliano, un Comune in provincia di Vicenza. Un cliente chiede di pagare 20 Euro con il Pos. La gelateria, però, si rifiuta. Il cliente, a questo punto, decide di chiamare la finanza che sanziona la gelateria con una multa di 30 Euro.
In seguito, infatti, alle nuove misure di legge introdotte all’attuazione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), a partire dallo scorso 30 giugno 2022, alla mancata accettazione di pagamenti elettronici consegue una sanzione amministrativa pecuniaria. Dunque, la gelateria non poteva, per legge, rifiutarsi di accettare il pagamento con Pos.
Dopo aver consumato in una gelateria di Brogliano, un cliente chiede di poter pagare i gelati con la carta di debito, ricevendo un rifiuto da parte della gelateria stessa. A questo punto il cittadino si sarebbe rivolto al 117 per denunciare l’accaduto. I militari delle fiamme gialle della compagnia di Arzignano hanno dunque effettuato il controllo, contestando la violazione alla titolare della gelateria. Hanno poi trasmesso il rapporto al prefetto di Vicenza in conformità all’ art 15 del dl n. 179/2012. A questo punto, il Prefetto, autorità competente in merito, ha proceduto alla sanzione amministrativa di 30 Euro, aumentata del 4% del valore della transazione (20 Euro), escludendo la possibilità di pagamento in misura ridotta della stessa.
Il provvedimento è pienamente conforme alle direttive e priorità stabilite dal Pnrr e prevede, per l’appunto, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di rifiuto da parte dei fornitori privati a ricevere pagamenti tramite dispositivi elettronici. In realtà, l’obbligo di accettazione di pagamenti tramite dispositivi elettronici è in vigore dal 2014 per tutti coloro che vendono prodotti, prestazioni o servizi, ma tale obbligo era fin ora (30 Giugno 2022) sprovvisto di sanzione.
Il pagamento tramite Pos non può essere rifiutato, a prescindere dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore. Questo viene precisato accuratamente in una nota della Gdf. Per di più, la sanzione consegue all’esplicito rifiuto da parte dell’esercente di accettare il pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate e non in seguito all’impossibilità o indisponibilità del Pos da parte dell’esercente.
Questo perché rimane libera scelta del consumatore la modalità in cui effettuare il pagamento, in contanti o tramite digitale. Allo stesso modo non è applicabile alcuna sanzione di fronte a una oggettiva impossibilità o malfunzionamento del sistema di pagamento digitale.
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