Se il protocollo verrà approvato, si va verso una forte raccomandazione della Ffp2 e non più l’obbligo della mascherina.
Niente obbligo generalizzato quindi: l’uso delle mascherine FFP2 nei luoghi di lavoro privati sarà deciso dalle singole aziende.
Nei luoghi chiusi, in quelli aperti al pubblico o dove non è possibile osservare il distanziamento di un metro «l’uso delle mascherine Ffp2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio». Lo prevede la bozza sottoscritta tra le parti sociali da approvare ora in via definitiva.
L’intesa resterà valida fino al 31 ottobre e prevede che «il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne e impone ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio e, comunque, in tutti gli ambienti di lavoro e in tutte le aree aziendali, senza alcuna esclusione, dove non sia garantito il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro quale misura organizzativa di prevenzione dei contagi e quale obbligo che incombe per tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovano in tali ambienti o in tali aree (ad es. fornitori, appaltatori, utenti, clienti…..)».
Sull’uso della Ffp2 deciderà il datore di lavoro
Nella bozza è previsto anche che «il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2)». Questo dovrà avvenire «avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente».
Quanto ai lavoratori fragili, nella bozza si spiega che «pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia» e anche che «il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili».
Resta in vigore la proibizione di recarsi sul luogo di lavoro con 37,5 di febbre.