Smart working: cosa cambia con la fine dello stato d’emergenza

Il 31 marzo cessa lo stato d’emergenza, e con esso entra in una fase transitoria lo smart working, reso necessario a seguito dello scoppio della pandemia. Secondo l’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano infatti, lo smart working resterà nell’89% delle grandi aziende e nel 62% delle PA. Ora resta da capire come sarà gestito il lavoro agile, a partire dal 1 aprile, e se sarà destinato a restare o meno.

L’Inaap – l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – ha stimato che saranno tra i 4 e i 5 milioni i lavoratori in attesa di capire portata e formula dello smart working dopo la fine di marzo.

Di fatto, a partire dal 1 aprile, per quanto riguarda il lavoro agile, si torna alle regole ordinarie e quindi alle disposizioni previste dalla legge n. 81/2017, tra cui l’obbligo di accordo individuale tra azienda e lavoratore.

Rischio rallentamenti burocratici per i nuovi accordi tra aziende e lavoratori

Di fatto le aziende, non potendo più adottare lo smart working per prevenire il contagio, dovranno accordarsi con i dipendenti se vorranno proseguire con il lavoro da remoto. L’azienda dovrebbe trasmettere al ministero del Lavoro l’accordo raggiunto con ogni dipendente, e questo provocherebbe un appesantimento burocratico che, secondo gli esperti, finirebbe con il rallentare l’adozione del lavoro agile.

Si sta infatti parlando di milioni di accordi individuali da gestire da parte del ministero. Finora, come riporta il Sole 24 Ore, solo il 14,5% dello smart working è basato su accordi singoli, il 16,5% su accordi collettivi, il 22% su regolamenti aziendali. Il 37% dei lavoratori ha lavorato da remoto su base fiduciaria. Per questo, proprio da parte dei tecnici del ministro Andrea Orlando, è stato messo appunto un intervento di legge che consentirà alle aziende di fare un invio dei dati “cumulato” e non trasmettere la documentazione del singolo caso.

L’accordo individuale tra azienda e lavoratore, come stabilito dal protocollo del 7 dicembre scorso (a breve emendato nel decreto Sostegni ter) dovrà essere adeguato ad un’eventuale contrattazione collettiva dell’area di riferimento e dovrà indicare necessariamente alcuni dettagli, come la durata (se a termine o a tempo indeterminato), l’eventuale alternanza tra i periodi di lavoro dentro e fuori i locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento dell’attività di lavoro in modalità agile, gli aspetti relativi all’esecuzione dell’attività lavorativa in smart working (anche tenuto conto delle modalità di direzione da parte del datore di lavoro e delle condotte sanzionate), la gestione degli strumenti di lavoro (personali o forniti dall’azienda), i tempi di riposo e le misure adottate per assicurare la disconnessione, le forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa, nel rispetto del diritto alla privacy, l’attività formativa necessaria per il lavoro in modalità agile e, infine, forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

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Per i lavoratori fragili prevista una proroga al 30 giugno

Tornando al regime ordinario, dal 1 aprile anche i lavoratori fragili dovrebbero rientrare fisicamente sul posto di lavoro, ma in realtà è prevista un’estensione al 30 giugno, considerando lo spostamento a una diversa mansione (compresa però nella medesima categoria o area di inquadramento) oppure lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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I lavoratori, soprattutto nella fascia 20-30 anni – dice un’indagine condotta da Reverse – vorrebbero mantenere lo smart working anche in futuro, mentre secondo l’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano il lavoro agile rimarrà o sarà introdotto nell’89% delle grandi aziende. In particolare viene stimato che nel post-pandemia saranno 4,38 milioni gli smart worker, soprattutto ricorrendo a formule ibride: in media 3 giornate “agili” nelle grandi aziende.

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