La Corte costituzionale ha bocciato le tre richieste di referendum: i testi dei quesiti sarebbero stati “manipolativi” e “contraddittori”.
Erano state presentate in totale otto richieste su Eutanasia, Cannabis e Giustizia, ma a metà febbraio scorso la Corte costituzionale ha bocciato i tre referendum. Li ha ritenuti inammissibili, seppur accompagnati – nel caso dell’Eutanasia – da oltre un milione di firme raccolte tra i cittadini. Le motivazioni, contenute nelle sentenze appena depositate, sono diverse: dal quesito che “non assicura il livello minimo di tutela della vita”, al testo “manipolativo” e “contraddittorio”.
Perché il referendum sull’Eutanasia è inammissibile
I giudici della Consulta hanno ritenuto inammissibile la richiesta di abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (cioè quello che regola l’omicidio del consenziente) perché “priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione” dal momento che renderebbe “lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso”. Per i giudici la mancanza di un limite nella possibilità di richiedere l’eutanasia non è accettabile: una normativa come quella dell’articolo 579 Cp può essere modificata ed eventualmente sostituita dal legislatore, ma non abrogata di netto.
Perché il referendum sulla Cannabis è inammissiebile
Secondo la costante giurisprudenza sull’articolo 75 della Costituzione, la richiesta di referendum “sull’abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” è inammissibile perché si porrebbe in contrasto con le Convenzioni internazionali e la regolamentazione europea in materia di droghe leggere.
In più, hanno scritto i giudici, sarebbe poco chiaro e incoerente, oltre a non essere idoneo. Per la Corte costituzionale, infatti, il quesito così come era stato posto “avrebbe condotto alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, con ciò ponendosi in contrasto con gli obblighi internazionali”.
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Perché il Referendum sulla Giustizia è inammissibile
Il quesito sulla “responsabilità civile delle toghe” infine era “manipolativo” e “creativo”. Oltre che non ammesso dalla costante giurisprudenza costituzionale. Secondo i giudici infatti, il quesito avrebbe introdotto una disciplina giuridica nuova, non voluta dal legislatore, attraverso l’abrogazione parziale della legislazione vigente. In questo modo sarebbe stata una manipolazione non consentita.
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La mancanza di chiarezza invece farebbe riferimento alla “normativa di risulta” che “non avrebbe consentito di configurare un’autonoma azione risarcitoria, esperibile direttamente verso il magistrato, poiché ne sarebbero rimasti oscuri i termini e le condizioni di procedibilità“. Stando alle leggi attualmente in vigore, “l’azione risarcitoria è indirizzata nei confronti dello Stato e, solo all’esito di un’eventuale soccombenza, quest’ultimo può rivalersi sul magistrato”.