Csm, via libera alla riforma: stop alle porte girevoli per le toghe

Adesso non sarà più possibile cumulare le cariche giurisdizionali e quelle elettive né candidarsi dove si è esercitato fino a tre anni prima.

Approvati oggi dal Consiglio dei ministri gli emendamenti al disegno di legge in discussione in Parlamento sulla riforma della giustizia. Sono due i punti della riforma della giustizia che oggi il governo andrà a presentare al Parlamento dopo il Consiglio dei ministri: riforma del Csm e più restrizioni per i giudici che assumono incarichi politici o amministrativi. Il terzo punto arriverà successivamente ai primi due dedicati al processo penale e al processo civile.

Le modifiche al Csm: dal numero dei componenti al sistema elettorale

Il Ministro della Giustizia Marta Cartabia – Meteoweek

Con la riforma tornano a essere trenta i componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno dei giudici: venti giudici saranno scelti dai magistrati e dieci dal Parlamento, come accadeva prima della riforma del 2002. Tra i togati a essere nominati due saranno giudici di Cassazione, tredici giudici di merito e cinque pubblici ministeri. Cambia anche il sistema elettorale per i magistrati, che diventa misto: quattordici consiglieri verranno scelti attraverso un sistema maggioritario basato su collegi binominali, col quale saranno eletti i primi due di ogni collegio. Il quindicesimo (un pm) sarà invece il terzo più votato, individuato con un calcolo ponderato che dovrà tenere conto delle percentuali del bacino elettorale nei diversi collegi. I rimanenti cinque giudici saranno invece pescati tra i giudici attraverso un sistema di voto proporzionale su base nazionale.

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Non sono contemplate liste per le candidature: ci si baserà su presentazioni individuali, senza bisogno di raccogliere firme a supporto, e per i cinque giudici da eleggere col sistema proporzionale ci potranno essere collegamenti tra candidati, senza però che sia obbligatorio. Novità anche per le regole con cui il Csm continuerà a sceglierei magistrati destinati a incarichi direttivi e semidirettivi. Da ora in poi bisognerà procedere in ordine cronologico rispetto alle sedi rimaste vacanti, in maniera da evitare lunghe attese per procedere alle cosiddette “nomine a pacchetto”, ovvero la spartizione di più posti tra le differenti correnti, attraverso l’audizione di candidati. Il parametro dell’anzianità dovrà risultare “residuale” rispetto alla valutazione del merito e delle attitudini del magistrato per il ruolo che dovrà da ricoprire.

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Vietato invece vietato esercitare allo stesso tempo le funzioni giurisdizionali, oltre a quelle legate a incarichi elettivi e governativi, come invece può succedere oggi; la proibizione riguarderà tanto le cariche elettive nazionali quanto quelle locali. I magistrati che vorranno presentarsi alle elezioni non potranno farlo nelle regioni in cui nei tre anni precedenti hanno esercitato la loro funzione di giudice o di pubblico ministero. Non potrà più ripetersi, ad esempio, quanto successi alle ultime elezioni comunali di Napoli, dove si è candidato alla carica di sindaco il sostituto procuratore generale Catello Maresca. Al ritorno dal mandato elettorale i giudici non potranno più svolgere alcuna funzione giurisdizionale e verranno collocati come fuori ruolo presso il ministro della Giustizia o in altre amministrazioni. Questa regola sarà valida anche per coloro che rientreranno da incarichi di governo non elettivi. Per chi invece si candida senza essere eletto ci sarà una “moratoria” pari a un periodo di tre anni lontano dalle funzioni giurisdizionali prima di poter tornare a esercitarle; e la stessa cosa varrà per chi ricoprirà incarichi di vertice presso i ministeri, come il ruolo di capo di gabinetto, di segretario generale o di capo dipartimento.

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