Il Consiglio dei ministri, in corso a Palazzo Chigi, ha dato il via libera al disegno di legge per contrastare la violenza sulle donne.
Una nuova ipotesi normativa di fermo “anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza” in caso di “grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale” e nuove disposizioni “in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico”: queste alcune delle misure contenute nella bozza del ddl che il Governo ha esaminato e approvato oggi in Consiglio dei ministri.
Braccialetto elettronico
In merito invece il braccialetto elettronico, l’art.2 dispone: “Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 276, al comma 1-ter, dopo le parole: “privata dimora” sono inserite le seguenti: “e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter”; b) all’articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola “572,” sono inserite le seguenti: “56 e 575,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette.”; c) all’articolo 282-ter, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei casi di cui all’articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis.”.
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Fermo della persona gravemente indiziata
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L’art. 6 del provvedimento prevede che all’articolo 384 del codice di procedura penale, siano apportate “le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice”.