La sentenza della Corte di Cassazione dà il via libera al pagamento delle tasse sulle mance. Dipendente di un hotel riceve 84mila euro di mance, accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: è reddito da lavoro dipendente.
Con una sentenza depositata nella giornata di ieri, la Cassazione dice sì al pagamento delle tasse sulle mance. Come riprende Il Sole 24 Ore, la decisione arriva dopo aver impugnato l’attuale articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, che nel testo post-riforma Irpef del 2004 prevede una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, e non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro. In particolare, nella definizione attualmente in vigore rientrano tutte le somme e i valori in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali, collegate al rapporto di lavoro.
Le tasse sulle mance ottenute attraverso la propria prestazione lavorativa dovranno dunque essere sottoposte a pagamento. La sentenza della Corte (che non è stata ancora pubblicata) chiarisce infatti che le mance vanno considerate come parte del reddito da lavoro dipendente, sia ai fini fiscali che contributivi. In particolare, nel formulare la sentenza la Corte ha accolto un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate rispetto a un dipendente di un hotel di lusso in Costa Smeralda. L’uomo, infatti, in un anno avrebbe guadagnato circa 84mila euro soltanto in erogazioni liberali da parte dei clienti.
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Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate aveva considerato la somma come reddito da lavoro dipendente non dichiarato. Il dipendente, tuttavia, aveva trovato sostegno dalla Commissione tributaria regionale, a cui si era rivolto il contribuente e che gli aveva, per l’appunto, dato ragione. La linea avanzata dalla Commissione si appellava al fatto che le mance, seppur geneose, non potessero essere considerate tassabili dato che erano state date direttamente dai clienti, senza che sussistesse alcuna relazione con il datore di lavoro in tal senso.
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Eppure, nella giornata di ieri, per il concierge è arrivata la doccia fredda: le mance “rientrano nel quadro normativo che detta una sola linea per il reddito da lavoro dipendente, sia ai fini fiscali sia contributivi”. Di conseguenza, “in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.
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