L’avvocato Luca Santaniello, titolare dello studio legale Santaniello & Partners -Diritto Internazionale, con sede a Roma, ha esposto le sue considerazioni riguardo il caso di Eitan, il bimbo sopravvissuto alla strage del Mottarone, sottratto alla zia e portato dai nonni in Israele con un volo privato.
“La frontiera tra Italia e Svizzera è una frontiera interna Schengen ed è aperta: quindi né le autorità italiane né quelle svizzere effettuano controlli passaporti, salvo controlli di polizia se necessari”, ma una ‘falla’ nel caso Eitan – rapito dai nonni e portato da Pavia in Svizzera poi in Israele con un volo privato – “c’è stata ed è elvetica”, queste le parole dell’avvocato Luca Santaniello. “Quando il bambino è arrivato in aeroporto, la richiesta del passaporto era obbligatoria, essendo il volo diretto a Tel Aviv, città fuori dall’Ue. In questo caso non è stato rispettato il regolamento che impone “alla guardia di frontiera di prestare particolare attenzione ai minori – ha sottolineato il legale – In caso di minori accompagnati, si deve verificare la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui sia accompagnato da un solo adulto e vi siano seri motivi di ritenere che sia stato illegalmente sottratto alla custodia di chi esercita legalmente la potestà genitoriale”. Controlli oculati che possono arrivare anche nel chiedere informazioni al Paese in cui il minore risiede.
Verifiche che avrebbero potuto impedito il sequestro. “Il giudice che dispone il divieto di espatrio può ordinare la consegna di tutti i documenti che possano consentire l’espatrio, anche se non italiani. Ovviamente non ha nessun potere di revocare o sospendere la validità di tali documenti, che sono sottoposti alla giurisdizione del Paese di provenienza”. Se per i documenti italiani è possibile, da parte del genitore/tutore che teme la sottrazione, revocare il proprio consenso al passaporto del minore anche senza rivolgersi al tribunale, per i documenti stranieri invece non è possibile”, ha puntualizziato l’avvocato Santaniello.
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“Quindi, se il genitore o familiare non ottempera al comando del giudice e non consegna volontariamente i documenti stranieri in suo possesso (magari affermando di non esserne in possesso oppure perché smarriti) “non è possibile per un giudice italiano limitare l’efficacia di tali documenti stranieri, bisogna rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria del Paese straniero”.
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Ora la palla spetta ai giudici israeliani a cui Aya, la zia tutrice, si è rivolta facendo appello alla Convenzione dell’Aja, ma “Non è un percorso semplice e scontato – ha concluso il legale -, la stessa Convenzione dell’Aja non fornisce una definizione di residenza abituale”, quindi potrebbe complicarsi il ritorno in Italia di Eitan.
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