Bonus Inps da 2.400 euro per lavoratori stagionali e precari, da oggi partono i bonifici automatici per chi ha già ricevuto il sussidio nel 2020. Per gli altri domande entro il 30 aprile. Aumenta la platea dei beneficiari: ecco a chi è rivolto
Da oggi partono i bonifici automatici del bonus Inps da 2.400 euro per quei lavoratori che hanno già usufruito del sussidio da mille del Dl Ristori. Ma questa volta, come scrive Il Messaggero, si amplia la platea delle categorie di beneficiari. Tra quelle maggiormente colpite dalla pandemia faranno ora parte anche i lavoratori stagionali, quelli del mondo dello spettacolo e altri precari di settori diversi dal turismo. Chi però l’anno scorso non ha presentato la domanda dovrà farlo in via telematica sul sito dell’Inps entro il 30 aprile 2021.
Per quanto concerne i lavoratori stagionali, possono accedere all’incentivo coloro che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto. Dunque, non per dimissioni volontarie. Inoltre, devono aver lavorato per almeno trenta giornate nello stesso periodo e non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente o Naspi al momento di entrata in vigore del decreto.
Il bonus da 2.400 euro andrà anche ai lavoratori autonomi senza partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Questi, tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto, devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni indicate dall’articolo 2222 del codice civile. Ovviamente, dal giorno successivo all’entrata in vigore, non devono risultare titolari di un contratto in essere. Inoltre, devono essere già iscritti alla Gestione separata Inps con almeno un contributo mensile.
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I sussidi sono destinati anche ai lavoratori dello spettacolo, duramente colpiti dalle chiusure di cinema e teatri. Possono beneficiarne gli iscritti al Fondo pensioni di categoria con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto. Non devono poi avere un reddito superiore a 75mila euro. Né essere titolari di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente disciplinato dal Dl 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 dello stesso decreto.
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Risultano infine aventi diritto gli intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Ma anche i dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo. Compresi, infine, i lavoratori degli stabilimenti termali o in somministrazione presso aziende utilizzatrici non appartenenti al settore del turismo.
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