Può essere trascritto in Italia il provvedimento con cui uno Stato estero ha ratificato l’adozione di un bambino da parte di una coppia omosessuale. Lo ha deciso la Cassazione.
Via libera dalla Cassazione al “riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante”. A deciderlo la Cassazione. che ha dato l’ok alla trascrizione, nell’anagrafe italiana, dell’adozione di un bambino, avvenuta a New York, da parte di due uomini, uno cittadino italiano, l’altro americano. Secondo i giudici, il riconoscimento non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale e, pertanto, non può essere un “elemento ostativo all’adozione” il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale.
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La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso del sindaco di un Comune lombardo che si era opposto alla decisione della Corte di Appello di Milano che, il 9 giugno 2017, aveva detto ‘si’ al riconoscimento dell’adozione del piccolo da parte dei due padri i quali, successivamente all’adozione ottenuta a New York . I due si erano anche sposati negli Usa. Sulla faccenda si è quindi espressa la Cassazione. Gli ermellini hanno fatto notare che il provvedimento di adozione estero in questione non si è fondato solo sul consenso dei genitori biologici, “ma anche sugli esiti di un’indagine relativa all’idoneità della coppia adottante” . Ovvero, si legge negli atti, “il controllo giurisdizionale non si è limitato al riscontro del consenso dei genitori del minore ma ha avuto carattere complessivo, investendo tutte le parti del giudizio”.
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Per la Cassazione, se in casi del genere emerge con obiettività probatoria che “la scelta di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottandi” o che il “consenso prestato sia la conseguenza di un accordo vietato e sanzionato penalmente dal nostro diritto interno” in quanto viola diritti fondamentali della persona, “come l’accordo sulla surrogazione di minore” allora in quel caso devono essere valutate anche le modalità di produzione dell’adozione. Inoltre, la Cassazione spinge all’ampliamento delle modalità di accesso all’adozione legittimante, dato che fin dagli anni 90 ci si confronta “con le richieste di costituzione di status genitoriali adottivi da parte di soggetti diversi dalle coppie coniugate eterosessuali”.
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