Nel Dl Sostegni 2021 previsti contributi a fondo perso anche senza cali di fatturato. Ecco a chi spettano e come si calcolano gli importi. La via preferenziale per le partite Iva giovani
“Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma”.
Dl Sostegni, contributi anche senza cali di fatturato
Il nuovo decreto Sostegni prevede contributi a fondo perso anche senza cali di fatturato. In parallelo a chi ha subìto perdite, a cui vanno ristori da 1.000-2.000 fino a 150mila euro, esiste infatti anche una “via preferenziale” per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019. Questi ultimi potranno quindi beneficiare degli stanziamenti anche senza un calo di fatturato.
La norma introduce della novità anche nella verifica dei requisiti. Il calcolo per verificare se si può o meno accedere alla misura va effettuato su un periodo più ampio rispetto al passato. Bisogna infatti considerare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 e 2020 mettendoli a confronto.
Il calcolo dei contributi (anche per le partite Iva)
Inoltre, si ha diritto al sostegno se la riduzione è del 30%; non più del 33% come nei precedenti decreti d’emergenza. Il valore della perdita corrisponde poi alla base di partenza per calcolare l’ammontare del contributo a fondo perduto. E cioè: il 60% fino a 100mila euro, 50% tra 100mila e 400mila, 40% tra 400mila e un milione, 30% tra uno e cinque milioni, 20% tra cinque e dieci milioni.
Per le partite Iva attivate dal 1° gennaio 2019 il ristoro si calcola confrontando il 2019 e il 2020. Se la differenza è di importo pari a zero o positivo si ottiene il minimo: 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per gli altri soggetti. Se invece emerge la differenza è negativa è possibile applicare la percentuale relativa alla soglia di ricavi e compensi di riferimento.
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I termini per la richiesta dei ristori
Il termine di 48 mesi per i rimborsi fiscali decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto se questi, già al momento in cui vengono effettuati, risultano non dovuti in quella misura. Di contro, se il diritto al rimborso deriva da un’eccedenza degli importi già corrisposti, rispetto all’ammontare del tributo che risulta solo al momento del saldo, il termine decadenziale non può ritenersi decorrente dal momento dei singoli versamenti in acconto.