Una valanga di scadenze attende i contribuenti martedì 16 marzo. Tra termini ordinari e sospesi a seguito del Covid-19, il 16 marzo è previsto un ingorgo di adempimenti e pagamenti, compresi i versamenti che scadevano a novembre e dicembre 2020. Lo scadenzario delle Entrate, per il 16 marzo, prevede 89 scadenze: 72 versamenti, due dichiarazioni e 15 comunicazioni. Difatti, il 16 marzo scade il termine per pagare il saldo Iva del 2020, in unica soluzione o a rate. Il pagamento può anche essere spostato al 30 giugno 2021, pagando il dovuto con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Si può anche pagare dal 1° al 30 luglio 2021, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) con un ulteriore 0,40 per cento.
Scadenze più importanti
Tra le scadenze più importanti del 16 marzo, va segnalata quella per il pagamento della tassa annuale forfettaria per la numerazione e bollatura dei libri sociali delle società di capitali soggetti Iva. Entro il 16 marzo devono essere eseguiti i versamenti Iva per il mese di febbraio 2021, dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte a febbraio 2021, e delle ritenute operate a febbraio 2021. Il 16 marzo scade anche il termine per gli adempimenti relativi alle certificazioni uniche (Cu) e alle certificazioni degli utili e dei proventi (Cupe). Sempre entro questa data i sostituti d’imposta devono presentare in via telematica alle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
CUPE 2021
Consegna agli interessati della “certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti”, cosiddetta Cupe. Il modello di certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2020 dovrà essere rilasciato ai percettori degli utili entro il 16 marzo 2021. La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, a norma degli articoli 27 e 27-ter del Dpr 600/1973.
IVA
Versamento saldo 2020 o prima rata. È possibile pagare entro il 30 giugno 2021, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2021, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) aggiungendo un ulteriore 0,40%.
TASSA LIBRI CONTABILI
Versamento annuale per le società di capitali.
VERSAMENTO UNITARIO F24
Ritenute – Iva – contributi previdenziali e assistenziali.Leggi anche: Gli Agnelli entrano in Louboutin: Exor investe 541 milioni e diventa azionista al 24%
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Versamenti sospesi
Inoltre, dobbiamo tener presente che i versamenti in scadenza a novembre sono stati sospesi per quattro mesi, prevedendo la restituzione a partire dal 16 marzo 2021 o a fino a quattro rate mensili di pari importo (articolo 13-ter del Dl 137/2020). La sospensione riguarda i termini che scadono a novembre 2020 relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 «ritenuta sui redditi di lavoro dipendente» e 24 «ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» del Dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- ai versamenti dell’Iva.
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Si ricorda che erano in scadenza ordinaria il 16 novembre 2020, per i contribuenti mensili, il versamento Iva relativo a ottobre 2020 e, per i contribuenti che eseguono le liquidazioni con cadenza trimestrale, il versamento del terzo trimestre 2020. La sospensione è senza condizioni, a prescindere cioè dal calo del fatturato o dei corrispettivi. A norma dell’articolo 13-quater del Dl 137/2020, sono sospesi i termini che scadono a dicembre 2020 relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- b) ai versamenti dell’Iva, acconto Iva compreso;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o fino a quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.