Morte Martina Rossi, annullata assoluzione imputati. Cassazione:”Mancanza pantaloncini incongruente con un suicidio”

Secondo la Suprema corte, i giudici d’appello hanno eseguito un “esame superficiale delle prove”. Ecco le motivazioni

Martina Rossi-Meteoweek.com

 

I magistrati hanno reso note le ragioni della sentenza con cui lo scorso 21 gennaio la Cassazione ha annullato l’assoluzione per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. I due sono imputati nel processo per la morte di Martina Rossi, una ragazza di 20 anni che era  precipitata dal balcone di una stanza di hotel a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011.

I giudici di appello, con un esame invero superficiale del compendio probatorio, hanno ritenuto di ricostruire una diversa modalità della caduta della ragazza, cadendo in un macroscopico errore visivo di prospettiva nell’esaminare alcune fotografie, quanto all’individuazione del punto di caduta, individuandolo nel centro del terrazzo”, spiegano i magistrati della Suprema Corte.

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Secondo la Cassazione nella sentenza di appello, sono stati “depotenziati tutti gli elementi fattuali certi della scena del tragico evento come emergenti dagli atti, depotenziando, altresì la portata delle altre circostanze indizianti certe (i graffi sul collo di Albertoni ed il mancato rinvenimento sul cadavere della vittima dei pantaloncini del pigiama) e con un ragionamento di evidente incongruenza logica, hanno assolutizzato le dichiarazioni del testimone oculare della precipitazione di Martina, sminuendo altresì il narrato degli altri testimoni de auditu, però essenziali per individuare la diacronicità degli accadimenti, ossia quanto riferito dai turisti danesi che occupavano la stanza a fianco di quella ove si trovavano i giovani imputati”.

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Per i magistrati, “la mancanza dei pantaloncini appare difficilmente collegabile a un gesto suicidario“, quando invece sarebbe un “elemento gravemente indiziario, soprattutto se letto in correlazione ai graffi sul collo di Albertoni. Ciò che conta è che Martina precipitò senza i pantaloncini del pigiama  e tale elemento oggettivo indiscutibile non può ‘sparire’ anch’esso dalla valutazione dei giudici di merito, ma deve essere correttamente considerato in collegamento con le altre evidenze probatorie al fine di esaminare in via deduttiva le probabili o possibili ragioni della sua mancanza addosso a Martina al momento della caduta, essendo evidente che i pantaloncini con cui la ragazza giunse nella stanza d’albergo degli imputati furono tolti quando la stessa si trovava all’interno della camera 609“.

La sentenza impugnata“, concludono i giudici della Cassazione che hanno stabiliti che i due imputati dovranno affrontare un nuovo processo di appello, “non è capace di resistere, considerata sia l’incompletezza, sia la manifesta illogicità, sia la contraddittorietà della motivazione redatta dal Collegio di appello, risultando tale motivazione priva di una visione sistematica dell’intero quadro istruttorio e non esaustiva e osservante dei principi giurisprudenziali“.

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