Lo confermano le Faq del Governo: possibile spostarsi verso le seconde case, ma necessario provare di avere avuto titolo prima del 14 gennaio. Giustificati anche gli eventuali accompagnatori in caso di impedimenti.
Pubblicate le Faq del Governo in merito all’ultimo Dpcm, entrato in vigore dal 16 gennaio 2021. Secondo quanto viene spiegato dal documento ufficiale, è possibile raggiungere le seconde case anche nel caso in cui si trovassero in un’altra Regione o Provincia autonoma (senza distinzione tra zona “arancione” o “rossa”). Una possibilità, questa, che è tuttavia concessa solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Si tratta, inoltre, di una possibilità limitata al “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione.
È possibile dunque spostarsi verso la seconda casa “per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021″ – si legge nelle Faq.
Il documento, inoltre, specifica come “la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”. Lo spostamento dovrà poi avvenire sempre con relativa autocertificazione, che sarà oggetto di controlli successivi. Si ricorda che la falsità di quanto dichiarato del documento costituisce un reato.
Le Faq spiegano anche come il transito da e verso le aree rosse è consentito, come ogni altro tipo di spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”. È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. Autorizzati, inoltre, gli spostamenti extra-regionali, anche verso e da zone di diverso colore, per partecipare ai funerali dei parenti.
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“La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto – si legge nelle Faq – sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”, si legge del documento siglato dal Governo.
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Nel caso in cui una persona abbia valida motivazione a spostarsi tra Regioni di diverso colore ma non disponesse di mezzo, patente, o non fosse autosufficiente, è possibile farsi accompagnare da un familiare o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione. Sempre secondo quanto spiegato dalle Faq, nel caso in cui accompagnatore e accompagnato non fossero, vige l’obbligo di indossare la mascherina a bordo del mezzo per entrambi.
Si ricorda che per ogni altro tipo di approfondimento, è possibile affidarsi al documento ufficiale.
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