Brusca, Cassazione: inammissibile sconto su pena a 30 anni di reclusione

Respinta richiesta di limare ulteriormente condanna cumulativa per l’ex boss mafioso di Cosa Nostra, Giovanni Brusca.

Brusca, Cassazione no altri sconti su pena 30 anni di reclusione

Giovanni Brusca, l’ex boss condannato per le stragi di mafia del 1993 ed altri gravi reati, non ha ottenuto un ulteriore sconto di pena sulla condanna a 30 anni di reclusione che già beneficia dei vantaggi della collaborazione. Lo ha deciso la Cassazione che ha respinto la richiesta di Brusca di detrarre 270 giorni di carcere pre-sofferto dal cumulo della pena. L’ex boss finirà di scontare i 30 anni nel 2022, e con questo verdetto della Suprema Corte gli è preclusa la possibilità di uscire nel 2021.

La Cassazione ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso per il calcolo della pena da espiare: con una sentenza depositata oggi, la prima sezione penale della Suprema Corte ha condiviso le conclusioni con i giudici della Corte d’assise d’appello di Milano. Quest’ultimi avevano, difatti, già respinto il reclamo della difesa di Brusca nel novembre 2018. Il reclamo dell’ex boss, sosteneva che i 10 mesi e 11 giorni trascorsi in custodia cautelare tra il 19 settembre 1996 e il 29 luglio 1997 fossero da detrarre non dal cumulo materiale ma da quello giuridico, nonché dalle pene inflitte al condannato per fatti commessi prima del settembre 1996. Inoltre, come emerge dalla sentenza, nei confronti di Brusca sono stati emessi tre provvedimenti di cumulo, comprendenti vari gruppi di sentenze e distinti in base ai periodi di carcerazione. In particolare, il terzo gruppo di sentenze si riferisce all’espiazione della pena di 3 anni per un reato commesso il 30 luglio 1997. Il cumulo è stato formato tenendo contro del precedente, pari a 29 anni, 2 mesi e 22 giorni di reclusione, previa detrazione di 10 mesi e 11 giorni di pre-sofferto cautelare. Tutto ciò per un residuo di 28 anni, 4 mesi e 11 giorni, a cui sono stati aggiunti 3 anni di reclusione dell’ultimo reato commesso.


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Secondo la Cassazione, “Il giudice dell’esecuzione si è correttamente attenuto al principio di diritto espresso costantemente dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale ‘in tema di esecuzione di pene concorrenti, qualora durante l’espiazione di una pena determinata a seguito di un provvedimento di cumulo, venga emessa una sentenza di condanna, o di applicazione della pena, relativa ad un reato commesso anteriormente a quelli inclusi in tale provvedimento, la pena da eseguire va determinata detraendo il periodo di pre-sofferto relativo alla nuova condanna dalla pena irrogata per quest’ultima, e sommando successivamente l’eventuale pena residua a quella complessiva indicata nel primo provvedimento di cumulo. La pena totale da espiare dovrà, infine, essere calcolata in base agli ordinari criteri in materia di esecuzione”.

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