Fisco, arriva la conferma dall’Agenzia delle Entrate: dal 15 ottobre ripartono i pignoramenti. Finita la tregua concessa a causa Covid-19 per chi non ha ancora saldato il conto delle cartelle esattoriali.
Data la situazione d’emergenza provocata dalla pandemia di Covid-19, l’Agenzia delle Entrate aveva deciso di applicare una tregua ai pignoramenti di durata temporanea. Come confermato nelle scorse ore, dunque, da domani – giovedì 15 ottobre – il Fisco potrà tornare operativo anche sotto il profilo delle riscossioni forzose nei confronti degli inadempienti. Da questa data terminerà il divieto di notifica delle cartelle di pagamento e di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari.
Il via libera ai pignoramenti si dispone, chiaramente, per tutti coloro che non hanno saldato il loro debito verso l’Agenzia delle Entrate, ma anche nel caso in cui si tratti di ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali quali comuni e/o Regioni. Riprenderanno allora le procedure già avviate in precedenza (congelate a seguito del Covid-19) e ne saranno avviate delle nuove per colpire i beni dei contribuenti rimasti inadempienti ai pagamenti richiesti. Secondo le stime, sarebbero già 9 milioni le cartelle esattoriali pronte a partire, che verranno comunque scaglionate entro i prossimi sei mesi.
L’Agenzia delle Entrate cosa può pignorare redditi fino ad un massimo del 20% del loro importo. Lo stipendio mensile non può essere confiscato per più di un quinto del totale se si parla di oltre i 5000 euro, di un settimo per cifre comprese tra 2500 e 5000 euro, e di un decimo se questo sia al di sotto dei 2500 euro.
Per quanto riguarda il conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio, questo può essere pignorato solo sulla parte che eccede il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale. Dato che per il 2020 tale importo è del 459,83 euro, il limite risulta del 1.379,49 euro. In caso di redditi legati ad attività imprenditoriali o autonome, questi invece possono essere interamente pignorati.
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L’Agenzia delle Entrate non può pignorare la prima casa, se questa è l’unico immobile di proprietà del debitore. E all’interno dell’abitazione, non possono essere pignorati i beni considerati fondamentali per la vita e la dignità delle persone, e quindi contenuti nell’elenco è l’art. 514 del Codice di procedura civile. Salvi quindi frigoriferi, lavatrici, letti, tavoli, armadi, stoviglie, abiti e biancheria.
Esclusi dal pignoramento anche l’anello nuziale, gli oggetti di culto, gli strumenti (oggetti e libri) indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore. Non possono essere pignorati nemmeno gli animali da compagnia o impiegati a fini terapeutici o di assistenza. Salve le pensioni minime, le polizze assicurative, viveri e combustibili necessari per il sostentamento di un mese.
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