Polizze per il Superbonus 110%, i professionisti dovranno fare attenzione ai costi, alle franchigie e alle sanzioni. Già disponibili sul mercato alcune proposte orientate soprattutto all’integrazione di Rc esistenti.
Il decreto n. 34/2020 (cd decreto Rilancio) ha introdotto la detrazione fiscale del 110% per interventi di riqualificazione energetica dell’edificio (Ecobonus), anche detta Superbonus. Un’agevolazione, questa, per la quale in caso di attestazioni e asseverazioni infedeli, i professionisti incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2mila ai 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele emessa (e potrebbero essere chiamati a risarcire i clienti dagli eventuali danni causati dalla propria attività). In vista di ciò, i professionisti devono sottoscrivere una polizza di assicurazione della responsabilità civile.
Per quanto riguarda il Superbonus 110%, dunque, si parla di un’assicurazione professionista non inferiore a 500 mila euro, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse. Come riportato da Il Sole 24 Ore, sono già molte le proposte disponibili, orientate soprattutto alla semplice integrazione di Rc esistenti, e si aprono due percorsi separati tra la figure tecniche deputate alle asseverazioni, e i professionisti chiamati a siglare i visti di conformità.
Come spiegato dagli analisti, le compagnie si indirizzano ai profili tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti in particolare) a cui si riferisce il decreto legge 34/20. Come spiegato da Reale Mutua, “noi proponiamo due strade. La prima è una polizza dedicata a ogni singola opera, con massimale adeguato al suo valore e copertura che vale per i dieci anni successivi all’asseverazione. Altrimenti, una formula di massimale a consumo per tutte le asseverazioni che il professionista andrà a svolgere durante la durata del contratto”.
Per quanto riguarda il broker Assigeco, invece, viene proposto “proponiamo o di adeguare il massimale della Rc esistente, procedura che si può fare online, altrimenti offriamo un’assicurazione stand alone, vincolata alla durata dei lavori, che richiama appositamente il Dl 34/2020”. Anche nel caso di Amissima, chi non è già cliente può stipulare un nuovo contratto con richiamo al decreto; oppure, “chi ha già una Rc può semplicemente integrare il contratto con una appendice di polizza, dove si specifica che il massimale costituisce una copertura assicurativa autonoma per quella attività”.
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Tra gli intervistati dal Sole 24 Ore, però, c’è anche chi pensa a una copertura assicurativa specifica. Secondo Cristiano Dalgrosso, Head of Consumer and commercial continental Europe del broker Marsh, “il professionista tecnico che attesta e assevera dovrà avere una polizza esclusivamente dedicata per tale attività, con massimali adeguati e a sua maggior tutela una validità temporale che possa garantire richieste di risarcimento almeno per i 10 anni successivi”. Meno complicato, però, è il percorso dei commercialisti o consulenti del lavoro, chiamati in ultima istanza ad apporre il visto di conformità (o “visto leggero”, ai sensi del Dlgs 241/1997). Come spiegato da afferma Maurizio Postal, consigliere nazionale Commercialisti, “questa mansione, infatti, rientra nell’attività abituale di queste categorie e la maggior parte delle assicurazioni all risk la copre”.
Per quanto riguarda la questione costi, gli analisti del Sole 24 Ore sono riusciti ad analizzare alcuni quadri orientativi. Una Rc base che includa l’attività di asseverazione, ad esempio, “può partire da 350 euro di premio. Ma una polizza ad hoc per il Superbonus, per un importo lavori tutto sommato contenuto (80mila euro), richiesta da un singolo professionista, è arrivata a costare 1.050 euro di premio, inclusa la percentuale di intermediazione del broker. Per professionisti o studi che saranno impegnati in lavori da diversi milioni di euro è naturale che il costo lieviterà a diverse migliaia di euro”.
Attenzione, però, anche alla quota di franchigia/scoperto: se a causa di una asseverazione sbagliata il contribuente perde il diritto al Superbonus, infatti, il danno causato dovrebbe configurarsi come “perdita patrimoniale” – con alcune Rc che in merito a questa voce impongono scoperti fino al 20%.
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