Superbonus 110%, come funziona per chi ha avviato lavori prima di luglio

Superbonus 110%, come funziona per chi ha avviato lavori prima di luglio. Ecco come comportarsi se interventi sono iniziati prima

Superbonus 110%, come funziona per chi ha avviato lavori prima di luglio

Se un contribuente ha sostenuto spese per lavori per interventi immobiliari che rientrano nel superbonus 110% prima del 1° luglio 2020, può scegliere di quale agevolazione usufruire? Sono in molti a chiederselo e la risposta può stare ricordando quanto accaduto precedentemente con riferimento ai bonus edilizi. Poniamo il caso in cui un contribuente abbia avviato un lavoro di risparmio energetico o antisismico, pagando un primo stato di avanzamento lavori nel maggio 2020. Mettiamo che tale intervento abbia tutti i requisiti: per esempio, se per il sismabonus si è pagato un acconto di 40mila euro a maggio e il saldo a novembre è pari a 100mila euro, il totale sarebbe superiore a 96mila euro che è il massimale. Ora la domanda è la seguente: l’accesso al superbonus è ammesso solo per i 56mila euro di differenza tra il tetto massimo di 96mila e le spese già sostenute al 1° luglio o è possibile indicare una diversa soluzione, ossia agevolare al 110% tutti i 96mila euro, lasciando quindi indietro solo i primi 40mila?

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Non vi sono ancora chiarimenti ufficiali in merito dall’agenzia delle Entrate, ma secondo alcune fonti sarebbe corretta la seconda opzione. Bisogna infatti ricordare, che nel periodo di imposta 2012 la situazione era molto simile a quella attuale. Il 26 giugno 2012, per via dell’articolo 11 del Dl 83/2012 inerente le spese di recupero edilizio (di cui all’articolo 16-bis Tuir) la percentuale di detrazione del 36% passò al 50% e da un tetto di spesa di 48mila euro per unità immobiliare si passò al doppio dell’importo. Ergo si pose una questione analoga, seppure con le ovvie differenze.

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In quel caso, l’agenzia delle Entrate sostenne che “in assenza di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012“. Ergo, se le spese ricadono su diversi livelli di detrazione superando il tetto di spesa massimo, il contribuente può scegliere quella che conviene maggiormente, rispettando e tenendo conto dei requisiti di entrambe. Nel caso dell’esempio sopraccitato, la relazione di congruità del tecnico asseveratore, prevista anche per superbonus sismico, sarà inerente ai 96mila euro spesi dopo la data del 1° luglio 2020.

Attualmente, un’eventuale problema nella situazione sopra ipotizzata può essere prodotto dagli interventi ecobonus, per cui l’articolo 119 (al comma 3) chiede migliorie su almeno due classi energetiche dell’edificio (o unità immobiliari indipendenti). Migliorie che vanno poi dimostrate tramite attestato di prestazione energetica (Ape) con riferimento a “prima e dopo l’intervento“.

Si tratta di una questione non trattata nella circolare 24/E/2020, ma è possibile ipotizzare che, in tali circostanze, il tecnico che ha seguito i lavori sia in grado di produrre, una volta terminati i lavori, anche l’Ape prima dei lavori. Questo perché, altrimenti, il 110% per i lavori di risparmio energetico già avviati al 1° luglio scorso può diventare solo utopico.

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