Dalla protezione umanitaria alla convertibilità dei permessi di soggiorno: ecco cos’è cambiato nel dl immigrazione.
Lunedì 5 ottobre, in tarda serata, il Consiglio dei ministri (Cdm) ha approvato il nuovo dl immigrazione. Il provvedimento, che regola i comportamenti da adottare sul tema migranti, modifica i decreti sicurezza varati dal governo gialloverde – quando Matteo Salvini copriva la carica di ministro dell’Interno – ed è stato accolto con grandi esultanze da parte dei dem. Ma che cosa è cambiato?
La protezione umanitaria
La principale differenza con i decreti precedenti è la modifica della disciplina vigente in materia di requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero. A questo si unisce il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura o di trattamenti inumani o degradanti. L’allontanamento di una persona dal Paese è vietato anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Il permesso di soggiorno, infine, può essere convertito in permesso di lavoro nel caso in cui sia stato rilasciato per: protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.
L’immigrazione per motivi economici
Non cambia invece la Legge Bossi – Fini, che prevede il reato d’immigrazione clandestina. Così come resta uguale il blocco all’immigrazione per motivi economici, che da anni genera grandi masse di migranti irregolari dal momento che rifiuta le richieste di asilo da parte di chi vorrebbe venire in Italia a lavorare.
Il sistema di accoglienza
Non cambia il trattamento ricevuto dai migranti all’arrivo in Italia: restano gli hotspot per l’identificazione e l’eventuale rimpatrio voluti dal governo gialloverde. Il nuovo dl immigrazione istituisce il “Sistema di accoglienza e integrazione” (Sai), che si articolerà in due livelli. Il primo, dedicato a chi richiede protezione internazionale. Il secondo, riservato a coloro che già godono di protezione internazionale e hanno bisogno di servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione. Un altro cambiamento risiede nell’accorciamento dell’attesa per la cittadinanza: se Salvini l’aveva aumentata da 2 a 4 anni dalla richiesta, il nuovo provvedimento la fissa a 3 anni. Una modifica, questa, di poco conto e di evidente compromesso tra Partito democratico e Movimento 5 stelle.
La sanzioni alle Ong
Nel nuovo dl immigrazione i salvataggi eseguiti dalle navi delle Ong sono ancora vietati, nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare. Sono permessi, al contrario, nell’ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare. Anche le sanzioni sono rimaste in vigore, anche se diminuite: innanzitutto la reclusione fino a due anni, poi la multa che può andare da 10 mila a 50 mila euro.
Il Daspo urbano
Per quanto riguarda la sicurezza interna del Paese, viene rafforzato il cosiddetto “Daspo urbano”. Così il Questore può applicare il divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, negli ultimi tre anni, per spaccio. Per limitare la vendita di sostanze stupefacenti su Internet si esegue l’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che vengono utilizzati come piattaforme di scambio. Si aggiunge infine la “norma Willy” (come è stata ribattezzata dai media in riferimento all’uccisione del giovane Willy Duarte a Colleferro): le pene per i soggetti coinvolti in risse da ora sono più dure e qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, anche la sola partecipazione al litigio è punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.
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Le sanzioni per chi aiuta i detenuti
Il nuovo dl rafforza le sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti che stanno scontando la pena in carcere sotto il regime del 41 bis. A questo si aggiungono le sanzioni a chi introduce o detiene all’interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione.