È stato prorogato al 30 settembre il termine ultimo per comunicare la rateizzazione all’Inps dei contributi sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 e del conseguente lockdown. Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione della prima rata della rateizzazione del 50% prevista dal decreto agosto.
Per pagare la tassa le aziende dovranno utilizzare gli stessi codici F24 e lo stesso modello di comunicazione di dilazione già previsti per il piano di ripresa del decreto rilancio, che permetterà la rateizzazione delle imposte in quattro mesi. Queste sono le regole base, sancite dall’Inps nei messaggi 2871/2020, 3274/2020 e nel 3331/2020 pubblicato il 14 settembre, per eseguire i versamenti secondo il nuovo piano di rateizzazione introdotto dall’articolo 97 del Dl 104/2020. La nuova rateizzazione prevista dal decreto agosto è una possibilità che si aggiunge a quella disciplinata dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020. Pertanto datori di lavoro e committenti possono optare per una delle due forme di rateazione. Per la nuova rateazione secondo il Dl 104/2020, anch’essa in scadenza il 16 settembre, l‘Inps ha solo concesso il rinvio per tutti questi aspetti a quanto già previsto nel messaggio 2871/2020 riservato alla rateazione del Dl 34/2020. A questo punto chi opterà per il versamento in massimo quattro rate del 50% del debito complessivo, dovrà seguire la procedura prevista per chi ha optato per il versamento del totale in quattro rate (causale versamento DSOS e matricola aziendale seguita dal codice sospensione esposto in uniemens).
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Il modello restModello invariato
Rimane invariato anche il modello di comunicazione di dilazione da utilizzare, cioè quello pubblicato tra i servizi del sito Inps, sebbene predisposto per la prima ipotesi di rateazione (max 4 rate). Il modello, sebbene non contenga la specifica previsione del versamento a rate del solo 50% del debito, può essere utilizzato dalle aziende per usufruire della nuova rateazione. In particolare, nel modello, per ciascun mese di sospensione e per ciascun codice di sospensione indicato in uniemens, deve essere esposto ed allegato il relativo debito contributivo oggetto di rateizzazione. Il mancato aggiornamento del modello non permetterà di stabilire il modello di rateizzazione preferito, che l’Inps potrà dedurre solo dal confronto con l’importo della rata dei contributi versati rispetto al totale. Non sarà necessario compilare il modulo per chi sceglie di pagare il 50% del debito in un’unica soluzione entro il 16 settembre e che intende quindi rateizzare in massimo 24 rate il 50% residuo (a decorrere dal 18 gennaio 2021). Inoltre, non potranno essere restituiti gli importi una volta versati.