Importo, requisiti, età e reddito. Nel 2020 possono fare domanda di assegno sociale Inps solo i cittadini con 67 anni di età
Per poter ottenere l’assegno sociale, il cittadino deve essere in possesso di tutti i requisiti anagrafici e reddituali richiesti dalla legge e presentare quindi domanda che dovrà essere presentata per via telematica direttamente se si possiede il pin dispositivo Inps o attraverso Caf
Cos’è l’assegno sociale Inps
L’assegno sociale è un assegno pagato dall’INPS dopo una domanda fatta dal cittadino, in modo telematico con l’accettazione della stessa da parte dell’Istituto. Il riconoscimento del diritto alla prestazione è provvisorio, ovvero: ogni anno l’INPS provvede a controllare se i cittadini che hanno ricevuto l’assegno, continuano a possedere i requisiti di accesso all’assegno sociale, di residenza e limiti reddituali, e quindi ad avere diritto alla prestazione, dal momento che questa non è reversibile ai familiari in vita e né può essere erogata all’estero. Se il cittadino si dovesse allontanare dall’Italia per più di 30 giorni, verrebbe infatti sospesa l’erogazione per poi essere revocata dopo un anno.
I requisiti dell’assegno 2020/21
I requisiti sono i seguenti:
- aver compiuto 67 anni d’età
- non avere reddito, quindi in stato di necessità
- devono possedere la cittadinanza italiana, per gli stranieri comunitari serve l’iscrizione al comune di residenza e per gli stranieri extracomunitari il permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo
- avere la residenza italiana stabile e continuativa da almeno 10 anni
Il limite di reddito richiesto attualmente è di NON avere redditi superiori a 5.824 euro l’anno, ovvero 11.649,82 se coniugato.
Quando e come fare domanda
Il cittadino, puo’ effettuare domanda di pensione sociale già il giorno dopo il compimento del suo 67esimo anno di età. Deve trasmettere il modulo INPS per via telematica, lo può fare direttamente, se possiede il Pin dispositivo per accedere ai servizi telematici, oppure rivolgendosi gratuitamente al CAF o ai Patronati.
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Pensione di cittadinanza e rivalutazione
L’importo dell’assegno sociale pagato dall’INPS come prestazione al reddito per le persone disagiate economicamente è riconosciuto in misura intera o ridotta in base al reddito. Ovvero: la misura della pensione sociale consiste in un assegno sociale 2020 di importo pari a 460 euro per 13 mesi per l’anno 2020 sulla base della rivalutazione ISTAT annuale e sulla perequazione automatica 2020 dello 0,4% che spetta sulle pensioni sociali e minime, a prescindere dalla pensione di cittadinanza.
Assegno con la pensione di cittadinanza
E’ stato confermato, per i pensionati con un assegno al di sotto di 780 euro netti al mese, il diritto alla pensione di cittadinanza 2020, a patto che abbiano un reddito familiare inferiore a 7560 euro che aumenta a 9360 euro per chi vive in affitto come attestato ISEE 2020 e che viva in un nucleo familiare composto da soli OVER 67. Di conseguenza, i titolari di assegno sociale, anche nel 2021, se in possesso dei requisiti di reddito ISEE previsti dalla legge, avranno diritto all’integrazione dell’assegno da parte dello Stato, con un amento fino a 780 euro
Importo ridotto o intero?
La misura intera spetta quando il soggetto che lo va a richiedere non è sposato, non ha alcun reddito e se coniugato ha un reddito familiare che è al di sotto della soglia di limite reddito fissato per legge, quindi se inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.
L’assegno è invece ridotto se il richiedente non è coniugato e ha un reddito inferiore all’importo totale della pensione, quindi sotto a 5.824,91 euro all’anno, mentre se coniugato, il reddito familiare dovrà essere inferiore al doppio annuo dell’assegno, quindi a 11.649,82 euro all’anno. Di conseguenza, se il cittadino ha redditi superiori a predette soglie limite, non gli viene riconosciuto il diritto o gli viene tolto se li supera in corso d’anno, dal momento che la prestazione è provvisoria e la sua erogazione subordinata al possesso dei requisiti. Invece, se il reddito complessivo è di poco sotto la soglia, l’importo viene ridotto in proporzione.
I documenti da presentare
I documenti da presentare per poter presentare domanda sono:
- La situazione patrimoniale e reddituale sia del richiedente che del coniuge relativi all’anno di riferimento
- La copia di un documento di identità
- Autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia
- Copia del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio
- Dati anagrafici e codice fiscale del coniuge
Per effettuare il calcolo dell’assegno sociale, viene fatto il conto dei redditi Irpef e di quelli esenti, come quelli derivati dalla vincite o dai premi dello Stato, o i redditi di terreni, da pensioni di guerra, invalidità ed estere, rendite vitalizie INAIL e assegni di mantenimento. Sono esclusi dal calcolo invece TFR, casa di abitazione, arretrati soggetti a tassazione separata e da lavoro dipendente all’estero, assegno di accompagnamento invalidità e vitalizio erogato agli ex combattenti.
Bisogna fare riferimento a questi redditi, per poter effettuare un calcolo adeguato:
- Redditi IRPEF
- Redditi esenti
- Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite corrisposte dallo Stato o da persone pubbliche e private)
- Redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari
- Redditi di terreni e fabbricati
- Pensioni di guerra
- Rendite vitalizie dall’INAIL
- Pensioni da stati esteri
- Pensioni da invalidi civili
- Assegni alimentari
Non viene calcolato invece
- TFR e le anticipazioni
- Redditi della casa di abitazione
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili
- Assegno vitalizio degli ex combattenti della guerra 1915-1918