Secondo quanto stabilito dai giudici, non sarà più sufficiente l’attestazione di funzionamento ed omologazione dell’autovelox firmata dagli agenti: il sistema dovrà possedere una comprovata taratura, altrimenti potrà essere contestato.
Torna nuovamente in discussione la sanzione amministrativa emessa agli automobilisti colti in flagrante dall‘autovelox. L’ apparecchio elettronico, in grado di rilevare il superamento del limite di velocità consentita, potrà essere messo in discussione se non in possesso delle giuste regolamentazioni.
A mettere in discussione il risultato della misurazione del mezzo potrebbe essere la non comprovata taratura e quindi l’ omologazione dello stesso strumento, per la quale non è più sufficiente una semplice attestazione di regolare funzionamento e revisione periodica. Il caso è partito da un ricorso alla corte di Cassazione effettuato dal legale di un’automobilista incappato in una multa proprio per eccesso di velocità oramai nove anni fa: per la precisione si tratta “dell’ordinanza 11776/20 – sezione sesta civile – depositata in Cassazione lo scorso 18 giugno”.
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Era stato proprio l’autovelox a stabilire che l’uomo viaggiava ad una velocità superiore rispetto a quella consentita su quel tratto di strada. L’ apparecchio, tuttavia, non era stato verificato con una documentazione in grado di definire con certezza la perfetta taratura ed omologazione dello stesso. All’inizio la decisione legislativa emessa dal giudice aveva dato ragione al mezzo per registrare la velocità, successivamente però l’avvocato dell’uomo è riuscito a vincere la causa, sostenendo che l’autovelox non fosse a regola.
Di fondamentale importanza “la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità” e inoltre che sia possibile individuare la “rilevanza probatoria alla generica attestazione ‘debitamente omologata e revisionata’” attestata solo dagli agenti. Il mezzo sarebbe risultato privo dell’indicazione riguardante l’omologazione periodica dell’apparecchiatura. Per questo l’apparecchio non poteva essere in grado di rilevare precisamente la misurazione della velocità. Contestazioni giuste, quelle dell’avvocato, secondo i giudici della Cassazione:”La dicitura che l’apparecchiatura era ‘debitamente omologata e revisionata’ non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura” determinate dalla Corte Costituzionale (sentenza 113/15).
Alla luce di ciò, quindi, da ora in poi “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. Le multe quindi potranno essere contestate, starà al giudice stabilire se l’apparecchio è stato messo a norma con i trattamenti obbligatori.
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