Professionisti e utilizzo contanti, cosa cambia dal primo luglio

Professionisti: le novità dal 1° luglio. Il contante sarà ammesso solo sotto i 2mila euro e si potrà accedere al bonus fiscale per l’uso del Pos

contanti
foto di repertorio

Per i professionisti isi avvicina un’altra tappa. Dal primo luglio prossimo, infatti, come riportato dal Sole 24 Ore potranno beneficiare di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sui pagamenti ricevuti da consumatori finali con carte di credito, di debito e prepagate.

Con la stessa decorrenza, ed è qui la novità ulteriore, viene anche ridotta a 1.999,99 euro la soglia per l’utilizzo del contante, in previsione dell’ulteriore abbattimento, dal 1° gennaio 2022, sino ai 999,999 euro.

L’obiettivo dei due elementi innovativi, di per sé, dovrebbe essere quello di rappresentare uno stimolo a completare quel processo di gestione sempre più automatizzato, integrato e dematerializzato dell’attività professionale. Un discorso che avvolge anche tutta la parte riguardante i pagamenti elettronici. Con un dettaglio: il tutto a prescindere dal fatto che non è prevista alcuna sanzione se non si garantisce al cliente la possibilità di pagare con strumenti tracciabili.

Novità anche sul fronte credito d’imposta

Installare un Pos e ricevere pagamenti elettronici tramite carte di debito o di credito o prepagate – come ricostruito sempre dal Sole 24 Ore – comporta il pagamento di commissioni agli intermediari. Per favorire l’utilizzo di mezzi alternativi al contante, diminuendo il relativo onere in capo a esercenti e professionisti, l’articolo 22 del decreto legge 124 del 2019 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

“Il credito spetta dal 1° luglio prossimo per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali”. Non si registrano limitazioni sull’obbligo di ricevere pagamenti elettronici – stabilito dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 179 del 2012 (cosiddetto decreto Sviluppo-bis) – non contiene una analoga esclusione relativamente ai soggetti passivi di imposta.

Leggi anche –> Anziano uccide la moglie malata di Alzheimer e tenta di togliersi la vita

Leggi anche –> Bimbo segregato: nessuna clemenza per il padre e la zia che voleva “rieducarlo”

C’è anche una ulteriore condizione per avvalersi del credito. Risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente, i quali non devono essere stati di ammontare superiore a 400mila euro. La stessa soglia, va specificato al fine di non incappare in spiacevoli imprevisti, si applica anche agli studi professionali e non solo ai professionisti che esercitano l’attività singolarmente.

Gestione cookie