Il sito di informazione: laleggepertutti.it cita le decisioni della Corte sulla taratura dell’apparecchio e sul cartello di avviso.
Gli autovelox per poter essere utilizzati devono possedere alcune caratteristiche specifiche affinché la multa tramite l’apparecchio risulti valida. Innanzitutto devono possedere il certificato di collaudo, che deve essere rilasciato una sola volta all’atto del primo utilizzo, insieme al certificato di taratura annuale. Il documento attesta il corretto funzionamento dell’apparecchio ed è obbligatorio per gli autovelox fissi e mobili. Il cittadino potrà non documentarsi sulla corretta taratura dell’apparecchio ma sarà compito della polizia specificarlo in un eventuale verbale. La multa dovrà indicare la data dell’ultima taratura che non dovrà essere anteriore di oltre un anno. Il cittadino potrà dunque ricorrere al ricorso in caso della multa. Può esigere che venga prodotto il certificato di taratura originale o copia conforme. Solo quest’ultimo potrà dichiarare l’effettiva validità della macchinetta e di conseguenza del verbale.
Il sito laleggepertutti.it spiega nel dettaglio tutti gli elementi necessari affinché la multa autovelox sia valida. Il cartello stradale di avviso, ovvero la presegnalazione del controllo elettronico della velocità è necessaria. Il segnale deve essere posto a non più di 4 kilometri dall’apparecchio e ad una congrua distanza per poter permettere all’automobilista di frenare per tempo. L’apparecchio deve essere visibile, non maliziosamente nascosto in modo da trarre in inganno chi si trova alla guida. Il verbale infine dovrà contenere tutti gli elementi che hanno generato la contestazione, altrimenti potrà essere respinto.
Autovelox: laleggepertutti.it e le modalità per il ricorso
La Corte ha specificato che il verbale non deve contenere “un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione”, perché quello che conta è “l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa”.
Ancora secondo la Cassazione “la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante ‘autovelox’ non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso”. Il verbale non dovrebbe quindi possedere tutti gli elementi utili all’idoneità della segnalazione. Su questo punto si basa la contestazione e la disputa. Del resto, prosegue la Corte, “pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell’infrazione, la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati”. Il sito allora sottolinea la possibilità di ricorrere al ricorso contestando la veridicità del verbale, che risulta incompleto e scarno di elementi per poter parlare di contravvenzione legittima.