Si discute della legittimità del carcere per igiornalisti, previsto dal Codice penale e dalla legge sulla stampa: ecco cosa c’è da sapere.
C’è grande fermento in Italia: è attesa per domani la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità del carcere per i giornalisti, previsto dal Codice penale e dalla legge sulla stampa per chi commette il reato di diffamazione a mezzo stampa. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana in una lunga memoria in attesa dell’esito della decisione, sottolinea la necessità di dichiarare l’incostituzionalità del carcere per i giornalisti ricordando, in primis, di avere “la rappresentanza e la tutela morale dell categoria delle giornaliste e dei giornalisti” e citando al tal proposito un precedente importante, ossia la costituzione di parte offesa nel processo Alpi Hrovatin firmata dall’avvocato Giulio Vasaturo che rappresenta il segretario della Fnsi, Raffaele Lorusso, anche in questo procedimento. La decisione potrebbe provocare un grande terremoto mediatico. I precedenti ci sono: il Tribunale di Salerno ha accolto, lo scorso anno, l’eccezione di incostituzionalità sollevata da Giancarlo Visone, avvocato del Sindacato unitario dei giornalisti Campania, nel processo a carico di Pasquale Napolitano, all’epoca dei fatti collaboratore del quotidiano Il Roma, e del direttore della testata, Antonio Sasso.
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“Il processo per diffamazione aggravata, con l’attribuzione di un fatto determinato – ha spiegato l’avvocato Visone, nel corso di una iniziativa a promossa oggi a Napoli dal Sugc – prevede, in caso di condanna, il carcere da 1 a 6 anni e contestualmente anche una sanzione pecuniaria”. Secondo la legge il carcere è previsto dallarticolo 13 della legge sulla stampa e dall’articolo 595 del Codice penale, relativo alla diffamazione a mezzo stampa. L’eccezione di legittimità è stata sostenuta “ritenendo che l’articolo 13 della legge sulla stampa violi la Costituzione e sia in contrasto anche con l’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà”. La memoria ricorda altresì che “L’ordinanza di remissione del Tribunale di Salerno paventa l’inderogabile esigenza di adeguamento del diritto interno, segnatamente del diritto penale in materia di diffamazione a mezzo stampa, al generale principio sancito dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà… in tal senso, anche a parere della Fnsi, l’articolo 595, comma 3, c.p., nella parte in cui prevede la pena detentiva, ancorché alternativa a quella pecuniaria, nonché dell’art.13 della legge n. 47/1948 si pongono in manifesto conflitto”.
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