Per effetto dell’emergenza Coronavirus, si ferma la giustizia amministrativa e le udienze nei Tar restano ferme da oggi fino al 22 marzo.
Stamattina è stato confermato lo stop per l’attività giudiziaria amministrativa. Ferme le udienze nei Tar da oggi fino al 22 marzo per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.
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Si svolgeranno solo le udienze dedicate all’esame delle domande cautelari. Sono al vaglio ulteriori misure organizzative, da calibrare in base all’evoluzione dell’epidemia, che i vertici della giustizia amministrativa dovranno adottare dal 23 marzo al 31 maggio per scongiurare affollamenti nelle aule e negli uffici giudiziari.
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Fino al 31 maggio le udienze pubbliche verranno celebrate a porte chiuse ed è al momento sospeso l’obbligo di deposito di almeno una copia dei ricorsi in forma cartacea.
Sono sospese fino al 22 marzo anche le udienze del Consiglio di Stato per almeno due settimane. Ecco cosa prevede il decreto approvato venerdì che regolamenta l’attività giudiziaria in tutto il Paese, per far fronte all’epidemia da Coronavirus.
“Trattasi di una misura drastica ma necessaria al fine di consentire, su tutto il territorio nazionale, comportamenti coerenti con gli obiettivi di contenimento del virus in questa prima fase in cui ci si attende il picco epidemiologico“, si legge in una nota del decreto.
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La misura stabilisce in maniera perentoria che “le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020“.
Il periodo fino al 22 marzo fungerà da ‘cuscinetto‘. I vertici della giustizia amministrativa dovranno prevedere delle misure per organizzare e gestire l’attività processuale dopo la data prevista.
In ogni caso, nel decreto sono già previste delle modifiche temporanee al codice processuale amministrativo valide fino al 31 maggio. Nella disposizione si legge, infatti, che “tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti“.
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