Importante sentenza del Tar Veneto in materia di decreto sicurezza: “Accoglienza per quei migranti che avevano la protezione umanitaria”. Stabilita così la non retroattività della norma varata nel 2018
“I migranti che hanno ottenuto la protezione umanitaria prima dell’entrata in vigore del decreto sicurezza, hanno diritto a mantenere l’accoglienza nelle strutture abilitate”. Una sentenza del Tar dello scorso 24 dicembre stabilisce la non retroattività del decreto sicurezza non solo per l’abolizione della protezione umanitaria ma anche per il diritto all’accoglienza.
Una svolta nata dal ricorso di un migrante, accolto dai giudici amministrativi proprio alla vigilia di Natale. L’uomo aveva ottenuto la protezione umanitaria prima del 5 ottobre 2018 e si era visto negare l’accesso all’accoglienza in una struttura Sprar (oggi Siproimi). La maggioranza, all’epoca dei fatti, era formata dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle.
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Il Tar segue la sentenza di Cassazione, sottolineando che “nel caso in cui la protezione umanitaria sia già stata riconosciuta al richiedente asilo non può essere eliso un beneficio – la prestazione delle misure di accoglienza – collegate a detto riconoscimento”.
Il ministro dell’Interno ha da poco annunciato i fondi Fami
Un ribaltamento proprio a pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo di accoglienza per migliaia di migranti titolari di protezione umanitaria. Il ministero dell’Interno, proprio prima di Natale, aveva annunciato l’avvio di nuovi progetti con i fondi Fami a cui i Comuni dovrebbero poter accedere per prolungare i termini di accoglienza. A breve si conosceranno modalità e tempistica.
La sentenza del Tar Veneto di tre giorni fa, intanto, chiude il capitolo con una drastica presa di posizione. E’ giudicata “illegittima qualsiasi esclusione dal sistema di accoglienza di chi ha il titolo di protezione”.