Burqa: divieto nei luoghi pubblici in Lombardia, necessario riconoscimento

La Corte d’Appello approva la delibera della Lombardia che vieta il burqa e altri mezzi che coprono il volto nei luoghi pubblici: “esigenza di identificare i fruitori dei servizi”

In Lombardia vietato il burqa e il viso coperto nei luoghi pubblici – meteoweek

Divieto per burqa e viso coperto nei luoghi pubblici in Lombardia: è la decisione della corte d’Appello che ha ritenuto corretta la delibera della Regione Lombardia.

Il ricorso delle associazioni

Nel 2015, L’Associazione degli studi Giuridici sull’Immigrazione, gli Avvocati per Niente Onlus, l’Associazione Volontaria di Assistenza sociosanitaria e per i diritti dei Cittadini stranieri, Rom e sinti e la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo Onlus avevano portato in tribunale la Regione Lombardia proprio per  contrastare l’approvazione della delibera che vietava l’ingresso alle donne con il burqa in luoghi pubblici per motivi di sicurezza.

Non solo il burqa: vietato avere il viso coperto per motivi di riconoscimento e sicurezza

Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso delle associazioni, stabilendo che la delibera della Regione Lombardia definisca come «L’esigenza di garantire la pubblica sicurezza – come ragione che giustifica, per il tempo necessario e nei luoghi specificamente individuati, il divieto di presentarsi con indosso mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento, e dunque anche con il velo che copre interamente il volto, lasciando scoperti solo gli occhi, è prevista dal legislatore nazionale (art. 5 l. 152/1975)».

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Necessità di identificare i fruitori di servizi in luoghi pubblici

La Corte ha inoltre confermato quanto già stabilito il 20 aprile 2017 nella sentenza in primo grado dal Tribunale di Milano e cioè che «il divieto di ingresso a volto coperto posto nella delibera appare giustificato e ragionevole alla luce della esigenza di identificare coloro che accedono nelle strutture indicate, poiché si tratta di luoghi pubblici, con elevato numero di persone che quotidianamente vi accedono per usufruire di servizi; pertanto è del tutto ragionevole e giustificato consentire la possibilità di identificare i predetti fruitori dei servizi».

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