Bonus per le famiglie con figli maggiorenni che hanno bisogno di ripetizioni, all’insegna della legalità e delle agevolazioni per Isee non più alti di 50mila euro annui
Nella giornata di oggi, 25 novembre 2019, è stato presentato un emendamento al decreto legge fiscale che riguarda un nuovo bonus per le ripetizioni scolastiche che spetterà alle degli studenti.
La deputata del Movimento 5 Stelle Carla Ruocco ha da poco proposto un emendamento al DL fiscale che ha come oggetto una nuova agevolazione per alcune delle famiglie che sostengono spese per le ripetizioni scolastiche dei propri figli.
Ipotesi per agevolare le fasce Isee più basse e contrastare l’evasione fiscale
Se approvata, la normativa non riguarderà tutti, ma solo per famiglie rientranti in alcune fasce di reddito Isee, nello specifico quelle che non superano i 50mila euro annui. Il suo compito? Agevolare i familiari degli studenti nelle spese sostenute per le ripetizioni e contrastare l’evasione fiscale in un settore, quello delle ripetizioni private, caratterizzato da scambi di somme di denaro in nero.
La proposta è quella di una detrazione del 19% concernente le famiglie che sostengono delle spese per le ripetizioni private dei propri figli, ma con precisi vincoli.
Il bonus sarà ottenibile, approvato l’emendamento, ad alcune condizioni:
- I figli dovranno essere maggiori di 18 anni;
- L’Isee dalla famiglia non dovrà superare i 50mila euro;
- Le ripetizioni dovranno essere sostenute da docenti di qualsiasi ordine e grado, titolari di cattedre.
- Flat tax per i docenti
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A partire dal primo gennaio 2019, infatti, ai sensi di legge, i docenti titolari di cattedre in scuole di ogni ordine e grado, potranno essere tassati, su questo tipo di redditi, attraverso: «un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari».
Flat tax per gli insegnanti
Per avvalersi della flat tax suddetta, i docenti dovranno dare comunicazione all’amministrazione di competenza. Tale imposta dovrà essere compensata «entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».